Descrizione estesa
Disciplina temporanea della circolazione stradale in Moricone, centro urbano, per evento in via dello Sport.
Vista la nota del Comune di Moricone, acquisita al prot. n. 1218 del 03.07.2024 con la quale è stata richiesta una modifica temporanea della circolazione stradale in via dello Sport per consentire lo svolgimento della pubblica manifestazione attivata con apposita SCIA n. 1505 del 28.06.2024, con relativa planimetria della occupazione richiesta.
Ritenuto necessario provvedere con idonea disciplina al fine della tutela della sicurezza della circolazione e la fruizione dell’area richiesta ed autorizzata.
VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 285/1992 e del relativo Reg.to di esecuzione.
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 21/05/2024 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di E.Q. del Settore II- Commercio e SUAP e del Settore III Polizia Locale con ricompreso incarico ad interim;
ORDINA
In MORICONE:
- Via dello Sport, nel piazzale antistante la scuola media: è istituito il divieto di transito eccetto i veicoli di emergenza, sicurezza e degli organizzatori, nei giorni 12 e 13 luglio c.a., dalle ore 14,00 alle ore 24,00.
- E’ istituito il divieto di sosta nell’area autorizzata nei giorni 11 e 14 c.m. per le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti.
- E’ istituita la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli lasciati in sosta in violazione della presente ordinanza.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- apposizione della prevista segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell’inizio dell’entrata in vigore a cura degli organizzatori che dovranno provvedere a delimitare l’area con idoneo transennamento e indicare i parcheggi previsti.
La presente ordinanza è rilasciata ai sensi dell’art. 27 del C.d.S..
DISPONE
l’invio di copia del presente atto a:
- Al Comune di Moricone per quanto di competenza gli adempimenti tecnico manuntentivi.
- Stazione Carabinieri di Moricone (RM).
- Agli Organizzatori dell’evento perché provvedano in coerenza con le misure di sicurezza stabilite nella circolare del Ministero dell’Interno n. 555/0P/0001991/201/I del 07.06.2017 ad approntare le misure ivi previste per garantire la sicurezza nelle aree adibite allo svolgimento della manifestazione.
Che la presente Ordinanza sia, inoltre, resa nota al pubblico nelle forme di legge mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
A V V E R T E
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL COMANDANTE di POLIZIA LOCALE Santino Cupelli