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MANIFESTO SALDO IMU 2024

calcolo

SI INFORMA CHE entro il 16 dicembre 2024, deve essere effettuato il versamento a saldo IMU relativo all’anno d’imposta 2024.

Data di Pubblicazione

06 dicembre 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Sono esenti dal pagamento del tributo:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati a usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto.

Sono esclusi dall’applicazione dellIMU l’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9, per le quali continua ad essere vigente l’imposta;

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo IMU è costituita dal valore dell’immobile, così determinato:

  1. Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
  • 160 Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, (escluso A/10) e nella categoria C/2, C/6 e C/7;
  • 140 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 Fabbricati classificati nella categoria C/1.

                Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

  1. Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
  2. Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92);

E’prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Quindi il comodante deve risiedere nel comune e possedere un solo immobile, oltre alla propria abitazione principale, da dare in comodato e registrare presso l’Agenzia delle Entrate il contratto di comodato. L’abitazione data in comodato non deve essere catastalmente iscritta alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Ai fini del tributo, è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate pertinenze esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, soggetto passivo d’imposta è il coniuge assegnatario, cui spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze.

CALCOLO DEL TRIBUTO

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l’aliquota relativa.

Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti.

 

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Il contribuente non effettuerà il versamento se il tributo dovuto, per l’intero anno, è inferiore a € 12,00 totali, indipendentemente dagli immobili soggetti all’imposta.

DICHIARAZIONE IMU ANNO IMPOSTA 2024: la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2024, è fissata al 30 giugno 2025.

L’Ufficio Tributi Comunale è a disposizione dei contribuenti, previo appuntamento, nei seguenti orari di ricevimento:

LUNEDI’ dalle ore 08:30 alle ore 11:30 e dalle 15.00 alle 18.00      MARTEDI’   dalle ore 08.30:00 alle ore 11:30 Tel. n.  0774/605168 (interno 7).

Si informa che, sulla Home page del sito internet del Comune, all’indirizzo web: http://www.comune.moricone.rm.it, è disponibile l’applicativo CALCOLO IMU 2024, grazie al quale è possibile prendere visione delle delibere di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU, calcolare l’IMU, stampare il quadro riepilogativo e il modello F24.                                            

 

Moricone, 06/12/2024                                                                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                                                                          Dott. Marco Tomei

Avviso Completo

Tipo Titolo Scarica
  PDF211,4K MANIFESTO SALDO IMU 2024

A cura di

Tributi
Piazza Sante Aureli, 1, 00010 Moricone RM
Comune
Ultima modifica: venerdì, 06 dicembre 2024

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